Spesso tirati a destra e a sinistra, i figli dei genitori separati continuano ad essere vittime innocenti delle diatribe tra mamma e papà.
Con l’arrivo dell’estate, con chi e come trascorreranno le vacanze i figli di genitori separati diventa una questione sempre più bollente da gestire. Non per le alte temperature ma per il caos che si genera in queste situazioni. Per capirne di più abbiamo fatto due chiacchiere con l’avvocato battipagliese Loredana Trotta, specializzata in diritto di famiglia minorile nonchè avvocato AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani).
“Durante il periodo estivo, il genitore non collocatario trascorre almeno due settimane
(preferibilmente consecutive) con il figli minori; alla prole viene così garantita la possibilità di sperimentare – o rafforzare – la quotidianità e la confidenza con il genitore che, nel corso dell’anno scolastico, vede, di media, per non più di due giorni consecutivi a fine settimana alterni. Ed è qui che, molto spesso, nascono incomprensioni, discussioni o, nei casi più estremi, i conflitti”, spiega l’avv. Trotta.
In molti casi, dunque, ai figli minori viene ingiustamente impedito di trascorrere le vacanze insieme a uno dei genitori, oppure capita spesso di vedere “certificati medici dell’ultimo minuto” del tutto pretestuosi .
“In tema di frequentazione tra genitore non collocatario e figli, la Corte di Cassazione
ha più volte rammentato che il genitore che impedisce all’altro di vedere i minori, non rispettando il diritto di visita, potrebbe incorrere nel reato di cui all’art. 388 c.p. per ‘Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice’”.
Con questo scenario, sono tante di conseguenza le domande e i quesiti che molti si pongono e a cui l’avvocato Trotta da una risposta ben chiara:
1) Il genitore non collocatario è tenuto a comunicare all’altro il luogo dove
porterà in vacanza i figli minori?
“E’ frequente che il genitore in partenza con minore al seguito, a ridosso della vacanza, non abbia ancora fornito all’altro tutti i dettagli (destinazione, orari del viaggio, indirizzo, recapiti), così disattendendo quell’onere informativo che – pur non espressamente disciplinato – è pacificamente ricondotto al dovere di collaborare nell’interesse della famiglia, previsto dall’art. 143c.c. L’omessa comunicazione del luogo dove il genitore ha condotto il minore nel periodo di vacanza, non è dunque da considerarsi “elusione” del provvedimento del giudice, ma mera violazione di “regole di buona prassi”, non penalmente sanzionabile; tale condotta può invece avere conseguenze civilistiche, ben potendo il genitore non collocatario richiedere modifiche del provvedimento del tribunale qualora provi che l’iniziativa del genitore collocatario è pregiudizievole per il minore”
2)L’assegno di mantenimento va pagato anche durante le vacanze?
“Ebbene, il genitore obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento dovrà pagarlo integralmente anche per il periodo in cui la prole è con lui in vacanza: il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno”
3) A chi spetta pagare il costo della vacanza?
“Deve essere sostenuto integralmente dal genitore con il quale il figlio le trascorre. Diversa, invece, la disciplina per le spese riguardanti viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, che richiederanno un preventivo accordo tra i due, e dovranno essere sostenute al 50%”
A fronte di tutto ciò, è naturale notare come nelle separazioni più conflittuali è proprio durante il periodo estivo che si raggiunge l’apice di discussioni e ritorsioni.
“In definitiva – conclude l’avvocato -, il buon senso e collaborazione restano gli elementi indispensabili, per garantire ai figli minori un sereno e spensierato periodo estivo! Purtroppo nelle separazioni, ci si dimentica troppo spesso che, l’interesse preminente che deve essere tutelato è quello dei figli minori, nell’ottica di una sana e serena crescita degli stessi”