Il governo Conte nel Maggio del 2020 rilancia l’economia italiana attuando l’ecobonus e super bonus 110%, il decreto nasce subito dopo il lockdown per consentire un attimo di respiro agli italiani in piena pandemia.
- Cos’è l’eco bonus e super bonus 110%
Già era in vigore agevolazioni fiscali come l’eco bonus e il sisma bonus che consentiva la detrazione in parte delle spese sostenute per l’adeguamento degli edifici, con l’arrivo della pandemia del coronavirus, in pieno lockdown, il governo emana il decreto rilancio 34 del 19 Maggio del 2020, ovvero un’agevolazione fiscale che consente di adeguare gli edifici al rinnovo energetico e l’adeguamento sismico con una detrazione delle imposte del 110% delle spese sostenute.
La Cgil di Salerno e la FILDI (Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti) scrivono al governo e ai rappresentanti della politica salernitana poiché nel decreto sorgono molte incongruenze. Ad annunciarlo è il segretario generale della Fillea CGIL di Salerno, dott. Luca Daniele, che ci racconta come “Dopo un’attenta analisi, è emerso che i cittadini che sono stati colpiti da eventi sismici prima del 2009 non potranno ottenere i benefici del super bonus 110% quindi chi è stato colpito dall’evento sismico dell’Irpinia sarà tagliato fuori. La Basilicata, la Campania, e la Puglia che teoricamente hanno avuto una ricostruzione antisismica usufruendo della legge 219/81 non potranno usufruire delle agevolazioni del decreto rilancio. I comuni che con il sisma dell’Irpinia che hanno usufruito della legge 219/81 sono circa 687″
- In un estratto della lettera inviata ai rappresentanti politici si legge:
“L’articolo 119 del decreto legislativo 34/2020 prevede una maggiorazione della detrazione del 110% riservato esclusivamente agli interventi sugli edifici situati nei territori colpiti dagli eventi sismici. Il comma 66 articolo 1 legge 78/2021 è una maggiorazione riservata ai territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 2009 e la lettura restrittiva della norma anche per come già chiarito in diversi in interpelli inviare all’Agenzia delle entrate numero 918 107 del 2020 termina automatico le esclusioni di fabbricati che insistono in Campania e Basilicata che sono stati già oggetto di finanziamento previsti per la ricostruzione post terremoto ai sensi della legge 219/81.”
Di seguito riportiamo come esempio la risposta ad un’interrogazione sollevata da Leonardo Barbato, Anna Barbato, Donato Barbato e Carmela Barbato, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate n. 918-107/2020 dove si legge:
“L’edificio che ha già ottenuto, ai sensi della L. 219/81, contributi per la ricostruzione a seguito dei danni prodotti dal sisma del 23 novembre 1980. […] non consente di accedere al Superbonus poiché in contrasto con l’art. 1, comma 3, della Legge dell’11/12/2016 n. 232 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, a norma del quale “Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”
Gli interventi di ricostruzione effettuati a seguito dei contributi ai sensi della L.219/81 per il sisma del 1980 ricadono, quindi, nella previsione della legge di bilancio 2017, che vieta il cumulo tra le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Laura Piserchia