Giornata contro la violenza sulle donne, il “Codice Rosso”: cos’è e quando si applica

Utilizzando una terminologia ben nota in ambito medico-sanitario (in cui il codice rosso indica le emergenze), la legge ha ritenuto di qualificare come Codice rosso alcuni delitti che, per la loro gravità e la frequenza con cui sfociano in esiti drammatici, necessitano di un intervento immediato delle autorità competenti.

Il Codice rosso rappresenta una corsia preferenziale fornita ad alcuni reati nell’ambito dell’attività investigativa.

Per Codice rosso si intende la procedura d’urgenza introdotta dalla legge del 19 luglio 2019, n. 69 per combattere i reati legati alla violenza di genere e a quella familiare.

In pratica, la legge ha previsto un canale preferenziale per alcuni reati che detestano un particolare allarme sociale in considerazione della loro diffusione e degli esiti spesso tragici. Nel Codice rosso i seguenti reati:

· maltrattamenti contro un familiare o un convivente;

· violenza sessuale (anche di gruppo oppure su minori);

· stalking; · revenge porn;

· lesioni personali gravi;

· deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Una volta ricevuta la denuncia/querela, la polizia deve immediatamente comunicare la notizia di reato alla Procura competente. Il magistrato del pubblico ministero, ricevuta la querela dalla polizia giudiziaria, ha tre giorni di tempo per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Così facendo, il pm potrà valutare fin da subito se sussistono gli estremi per chiedere al giudice l’emissione di una misura cautelare.

  • La procedura

Tra le novità in ambito procedurale è previsto uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati come maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

Inoltre:

– la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;

– il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di

tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;

– gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

  • Misure cautelari e di prevenzione

E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.

Nel codice penale la legge in questione inserisce ben quattro nuovi reati:

– il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati;

– il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;

– il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:

– il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;

– lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;

– la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;

– la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

Avv. Loredana Trotta
  • REDDITO DI LIBERTA’:

L’articolo 3, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

La misura, infatti, consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria. Sono fornite, inoltre, le indicazioni per la compilazione e la presentazione della domanda che deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare.

Dunque, misure legislative e di natura assistenziale importanti, che purtroppo, non sono sufficienti da solo a debellare la “piaga sociale” della violenza contro le donne.

Le cento vittime di genere femminile rappresentano il 42% delle persone uccise nel 2021, un tasso in crescita. Nel 2017 le donne massacrate furono il 35,2% del totale (pari a 132 delle 375 vittime), nel 2018 sono salite al 39,3% (141 su 359 morti ammazzati) e nel 2020 hanno raggiunto il 40,6% (116 su 286), dopo la contrazione al 35% del 2019 (111 vittime di genere femminile e 317 vittime totali).

A cura dell’avv. Loredana Trotta, esperta in diritto di famiglia e diritto minorile

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