3mila morti l’anno solo in Italia, l’ONU celebra la giornata dedicata alle vittime della strada

  • L’Omicidio stradale: da reato circostanziato a reato autonomo

Il gravoso aumento delle cosiddette “vittime della strada” ha reso necessario l’inasprimento
del trattamento sanzionatorio da destinarsi a colui che, in violazione delle norme del codice
della Strada, quale il D.lgs. n. 285/1992, cagioni colposamente la morte di una persona.
Tale fattispecie era già prevista dal codice penale, benché punita a titolo di omicidio colposo
aggravato, ai sensi dell’art. 589, comma 2c.p. Con l’art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016 n. 41, il legislatore ha provveduto, disciplinando in via autonoma all’art. 589 bis c.p. il reato di omicidio stradale ed innalzando i limiti edittali della pena. La Legge n. 41/2016, ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 589 bis c.p. (omicidio stradale); art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime). Il reato in questione è un reato comune, di danno, a natura colposa, posto a tutela della vita umana. Per tale reato è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.

  • Le varie fattispecie di omicidio stradale

L’art.589 bis, comma 1, c.p. prevede innanzitutto una ipotesi base di omicidio stradale, la
quale punisce con la reclusione da 2 a 7 anni, l’evento letale derivante da “chiunque” violi le norme sulla disciplina della circolazione stradale poste dal codice della strada e dalle
relative disposizioni complementari. La seconda ipotesi, prevista dal comma 4, punisce con la reclusione da 5 a 10 anni, chiunque “ponendosi alla guida di un veicolo a motore”, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l,. Nei casi di guida imprudentemente pericolosa, punita con la pena della reclusione da 5 a 10 anni rientrano le condotte, di: eccesso di velocità, attraversamento di intersezioni con semaforo rosso e circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi. La terza ipotesi, prevista dal comma 2, punisce con la reclusione da 8 a 12 anni, la morte stradale cagionata dal conducente di “veicolo a motore”: in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; o di alterazione psico-fisica “conseguente all’assunzione” di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il nuovo art. 589-ter c.p. introduce invece un’aggravante a effetto speciale, in virtù della
quale se a seguito dell’omicidio stradale il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

  • Responsabilità degli Enti proprietari e / o addetti alla manutenzione delle strade

L’art. 14 del codice della strada prescrive che gli enti proprietari o concessionari delle strade devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Ne deriva che possono essere chiamati a rispondere del reato in questione ex art. 40 cpv c.p. i soggetti a carico dei quali grava, per il ruolo ricoperto, un
obbligo di garanzia (Cass. pen., Sez. IV, 3 maggio 2012, n. 23152) finalizzato alla tutela
della sicurezza della strada.

  • PER I PIU’ PICCOLI: Obbligo seggiolini auto. Obbligo fino a 150 cm.

L’uso dei seggiolini è obbligatorio per tutti i bambini fino a 150 cm (circa 12 anni di età). Il seggiolino auto deve essere omologato secondo gli standard previsti dai regolamenti europei (ECE R44 o UN/ECE R129). Obbligo dispositivi anti abbandono. Successivamente lo stesso articolo, stabilisce l’obbligo di avere in dotazione un dispositivo anti abbandono.

Avv. Loredana Trotta
  • Legge Salva-Bebè

Il 6 marzo 2020 è stata approvata la Legge Salva-Bebè che impone l’obbligo di dotazione di dispositivi anti abbandono, per chiunque trasporti in auto bambini di età fino a 4 anni. Sono previste sanzioni fino a €333 e 5 punti della patente per chi non rispetta tale norma.

  • DATI ISTAT E CONSIDERAZIONI

I dati Aci-lstat, infatti, presentano dal 2011 al 2019 numeri agghiaccianti sulla strage stradale e una situazione stagnante: in 9 anni le vittime in Italia sono state 30.875, con una media sempre superiore a 3.000 l’anno, con 9 morti al giorno; i feriti 2.292.153, con una media di 254.683 l’anno di cui 18.000 con invalidità grave , con circa 697 feriti al giorno compresi gli invalidi permanenti. Nel 2020, sulle strade italiane, si sono registrati 118.298 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.395 decessi e 159.248 feriti. In media, rispettivamente, 324 incidenti, 6,5 morti e 436 feriti ogni giorno.

Le statistiche provinciali, elaborate da ACI e Istat, mostrano una situazione fortemente condizionata dal lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. Dati inquietanti! Rispetto delle norme, efficienza delle strade e buon senso dovrebbero essere i tre elementi sui quali investire, al fine di non piangere altre vittime della strada.

A cura dell’Avv. Loredana Trotta, Cassazionista

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